Avv. Daniele Desoindre

Avv. Daniele Desoindre

International Law Firm

Info
L'Avv. Daniele Desoindre si è laureato presso l'Università degli Studi ′La Sapienza′ di Roma, in corso di laurea e con il massimo dei voti. Attualmente è iscritto come Avvocato Ordinario nel Foro di Roma. Parla correntemente la lingua Inglese e possiede un'ottima conoscenza della lingua spagnola. Frequenta da diversi anni molti corsi accreditati presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, in particolare sul diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento di minori), procedure di sfratto, recupero crediti e risarcimento dei danni. Lo Studio Legale Internazionale Desoindre si avvale di collaboratori, consulenti, ed esperti pronti a rispondere a qualsiasi esigenza del cliente sia in Italia che all'estero. L'Avv. Daniele Desoindre è in grado di assistere i propri clienti, sia per questioni stragiudiziali che giudiziali in Diritto Civile nonché di Diritto Internazionale. Proprio per la sua vocazione internazionale, lo Studio dell'Avv. Daniele Desoindre si avvale di accordi e collaborazioni con altri studi legali ubicati sia in Italia che all'estero, al fine di poter soddisfare le esigenze di qualunque tipo di cliente. La filosofia dello Studio è quella della completa dedizione al cliente.
Servizi
Diritto internazionale
Consulenza e assistenza al cliente nelle controversie che riguardano i rapporti tra ordinamento italiano e gli altri ordinamenti europei e mondiali, che si sviluppano fuori dai confini nazionali o tra cittadini/società di nazionalità diverse.
Separazioni
Consulenza e assistenza nell'ambito della soluzione stragiudiziale e giudiziale di controversie matrimoniali.
Lo Studio offre assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, assistendo i coniugi nel percorso di separazione giudiziale o consensuale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì, offrendo un servizio di mediazione familiare affidato a esperti, che accompagna i coniugi fino al raggiungimento di un accordo di separazione o divorzio.
Recupero crediti
Assistenza e consulenza a privati, professionisti e imprese che abbiano difficoltà a ottenere la restituzione di un prestito, l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il pagamento per le proprie prestazioni, servizi o forniture.
Ivi incluse numerose soluzioni sulla ricerca della solvibilità del creditore, prima di iniziare le azioni di recupero crediti, e di far investire denaro al cliente. Inoltre, lo Studio è in grado di offrire la propria consulenza fornendo supporto nell'analisi delle tematiche giuridiche connesse ai rapporti sottostanti ai crediti che hanno generato le posizioni in sofferenza.
Diritto immobiliare e condominiale
Lo studio offre la propria assistenza, consulenza e professionalità nella tutela dei clienti nell'ambito delle controversie afferenti le materie del diritto delle locazioni e condominiale, sia nella fase stragiudiziale, che nel successivo procedimento di mediazione, contenzioso e procedura di rilascio forzoso dell'immobile. Lo studio fornisce ogni strumento per velocizzare la procedura di sfratto, al fine di evitare le note lungaggini burocratiche dei Tribunali Italiani. Lo Studio ha inoltre una significativa esperienza nelle esecuzioni immobiliari, nella ristrutturazione del debito di società immobiliari e in tematiche legate a sofferenze di crediti immobiliari nonché nel contenzioso civile in materia di diritto immobiliare.
Assistenza su tutti gli aspetti relativi alle operazioni di acquisto, vendita, sviluppo, valorizzazione e tutela delle proprietà immobiliari e su tutte le possibili problematiche condominiali (regolamenti, ripartizione spese, rapporti col vicinato, ecc.).
Contrattualistica
Lo Studio Legale Internazionale Desoindre, offre assistenza e consulenza per la stesura e la revisione di accordi, contratti, scritture private e atti pubblici, tutelando e accompagnando il cliente sia nella fase preparatoria, che nella successiva stipulazione.
Conservazioni cellule staminali
Azioni giudiziarie volte all'ottenimento della piena assistenza per tutte le procedure di raccolta e conservazione delle cellule staminali.
Lo studio, inoltre, si occupa di questa materia sin dagli inizi dell'anno 2005, ed è all'avanguardia su tutte le procedure di raccolta, conservazione, delle tempistiche e delle problematiche connesse alle cellule staminali, agli esami del DNA e similari. Per tali ragioni presta attività anche stra-giudiziale in tutti i giorni dell'anno, garantendo un servizio sempre aggiornato, ottimale ed esclusivo.
Responsabilità in campo medico
Assistenza e consulenza nel campo della responsabilità medica a tutela della parte lesa. Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata dall′aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno.
Affidamento minori
Lo Studio Legale dell′Avv. Daniele Desoindre, con elevato grado di qualificazione professionale, tutela gli interessi di chi intende incaricare un Avvocato per Affidamento dei figli minori in Roma e in tutto i territorio nazionale. Lo studio offre qualificata Consulenza legale, Assistenza, stragiudiziale e giudiziale, in materia di Affidamento del minore, Assegnazione della casa familiare, Domanda di divisione dei beni, Opposizione all'affidamento condiviso del minore e Domanda di affidamento ad un solo genitore, Istanze provenienti da altri parenti nell'interesse del minore, ecc.
Avvocato per Amministrazione di Sostegno, Interdizione, Inabilitazione.
Spieghiamo in poche parole quali sono i tratti caratteristici del nuovo istituto. L′Amministrazione di sostegno è un istituto rivolto alle persone incapaci di compiere da sole alcune attività. Si tratta di uno strumento di tutela della persona incapace (a causa di infermità psichica o fisica) introdotto nel gennaio del 2004 per far fronte alle specifiche esigenze dei soggetti bisognosi di cure e di assistenza nella gestione del patrimonio personale. In precedenza, si poteva richiedere al giudice di voler disporre l'interdizione nei confronti del soggetto con grave e abituale infermità di mente. L′interdizione, ancor oggi applicabile, priva del tutto il soggetto della propria capacità di agire. Prima del 2004 si poteva richiedere invece l′inabilitazione nel caso di infermità di mente non particolarmente grave o di abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti tale da esporre a gravi pregiudizi economici. L′inabilitazione, anch′essa ancor oggi applicabile, priva il soggetto della capacità di compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessaria l'assistenza del curatore. La riforma del 2004 ha introdotto l'amministrazione di sostegno per superare le rigidità del precedente sistema delle incapacità - interdizione = incapacità totale / inabilitazione = incapacità di compiere da soli gli atti di straordinaria amministrazione - e modellare il provvedimento giudiziale in base alle peculiari necessità del beneficiario. In seguito alla richiesta di nomina di un amministratore di Sostegno, il giudice stabilisce infatti in modo dettagliato per quali specifici atti l′Amministratore è tenuto a rappresentare o assistere la persona bisognosa. Può essere così prevista la sostituzione dell′Amministratore di sostegno al beneficiario per il compimento di alcuni atti (ad esempio, per la gestione delle locazioni di determinati immobili). Può essere previsto (in alternativa o in aggiunta) l′affiancamento dell′Amministratore di sostegno al beneficiario per il compimento di determinati atti (ad esempio, per la gestione del denaro depositato presso istituti di credito). Si tratta di peculiarità generalmente conosciute da chi si rivolge a un avvocato per amministrazione di sostegno al fine di tutelare i propri diritti o i diritti di altra persona. Lo Studio Legale nella persona dell'Avv. Daniele Desoindre, è altamente specializzato in amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e, in generale, in materia di incapacità di agire.
Mission
L′obiettivo dello Studio è la comprensione delle esigenze dei clienti, al fine di fornire servizi legali ispirati ai più elevati standard di qualità professionale.
L′esperienza acquisita in tanti anni di professione presso tutti i Fori Italiani e molti Internazionali, insieme alla massima attenzione al particolare, garantiscono ai clienti standard di efficienza elevati.
Lo studio Internazionale Desoindre è inoltre domiciliatario di numerosi studi legali Italiani ed esteri.
La sofisticazione dei servizi e la capacità di operare a livello internazionale dello studio consentono di proporci alle aziende come partner dinamici nei processi di crescita.
Lo Studio identifica la professione di avvocato con soluzioni di business ed assistenza continua piuttosto che di contenzioso.
Assegno divorzile
non spetta alla ex moglie che abbandona il lavoro

Assegno divorzile non spetta alla ex moglie che abbandona il lavoro

La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26594/2019 ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018. Confermata la funzione puramente assistenziale dell′assegno divorzile, che non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta. É quanto afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sottosezione 1, con l'ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26594. L′ex moglie, ancora in giovane età; e pienamente capace di trovarsi un′occupazione, non ha diritto a percepire l′assegno divorzile quando ha volontariamente abbandonato l′impiego che le assicurava l′autosufficienza economica.

Lo ha affermato la Sesta Sezione Civile, Sottosezione 1, della Suprema Corte di Cassazione, che con l′ordinanza n. 26594 in commento ha ribadito l′orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018. Viene dunque confermata la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell′assegno divorzile, che non spetta al richiedente che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta.

strong>I fatti di causa La pronuncia trae origine da un procedimento di divorzio promosso dinanzi al Tribunale di Verbania. Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale affidava i due figli della coppia al padre, ponendo a suo carico un assegno divorzile mensile in favore della ex moglie e imponendo a quest′ultima un contributo mensile di pari importo per il mantenimento dei figli.
Accogliendo l′impugnazione proposta dall′ex marito la Corte d′appello di Torino revocava l′obbligo di corresponsione dell′assegno divorzile posto a suo carico; respingeva al contempo l′appello incidentale proposto dalla ex moglie, finalizzato ad ottenere un aumento del predetto assegno e l′affidamento condiviso dei figli, che la madre dichiarava di poter accogliere presso la propria residenza. La Corte d′appello motivava la decisione ponendo l′accento sul risalente disinteresse della madre nei confronti della prole e sul fatto che la richiedente, pur essendo ancora giovane e pienamente in grado di lavorare, avesse volontariamente abbandonato il proprio impiego di commessa in un supermercato. A detta della Corte difettava quindi uno ′stato di bisogno′ dell′istante tale da giustificare la corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento da parte dell′ex coniuge. Anche volendo ammettere che esistesse una situazione del genere, la Corte osservava che sarebbe stata comunque frutto di una scelta volontaria e consapevole della richiedente, che avrebbe ben potuto continuare a lavorare, magari cercando nel frattempo un impiego più redditizio o più consono alle proprie esigenze. Di qui l′accoglimento dell′appello principale, con revoca di corresponsione dell′assegno divorzile. La signora proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l′erronea valutazione dei presupposti giustificanti la revoca dell′assegno in suo favore. L′ordinanza della Cassazione conferma la pronuncia resa dalla Corte d′appello.

Muovendo da una precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 11504 del 2017) la Corte territoriale ha infatti correttamente chiarito che l′assegno divorzile ha funzione puramente assistenziale, avendo come solo scopo quello di garantire l′autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa e non dispone di redditi adeguati. La Corte osserva che la funzione assistenziale e al contempo perequativa e compensativa dell′assegno trova conferma anche nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. n. 18287 dell′11.07.2018), ove si legge, tra l′altro, che il riconoscimento dell′assegno in favore dell′ex coniuge richiede che sia accertata l′inadeguatezza dei mezzi dell′istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
All′indomani della predetta sentenza l′assegno divorzile non ha più lo scopo di ripristinare il tenore di vita goduto dai coniugi (e in particolare dal richiedente) in costanza di matrimonio, ma quella di riconoscere e valorizzare il ruolo e il contributo fornito dall′istante alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale degli ex coniugi. Il giudice cui sia richiesto di stabilire se, ed eventualmente in che misura spetti l′assegno divorzile, dovrà infatti procedere secondo l′iter logico delineato nella citata pronuncia. In primo luogo dovrà comparare, anche d′ufficio, le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà poi accertare le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all′art. 5, sesto comma della L. n. 898/1970 sul divorzio: in particolare dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All′esito di tali valutazioni il giudice dovrà quindi quantificare l′assegno divorzile, rapportandolo non (più)
al pregresso tenore di vita familiare, nè all′autosufficienza economica del richiedente, ma avendo come unico scopo quello di garantire all′avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo precedentemente fornito.


La decisione della Corte
Nel caso di specie - osservano gli Ermellini - la Corte d′appello ha correttamente rilevato che l′eventuale inadeguatezza di mezzi della ricorrente non dipendeva dalla sua incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà, ma al contrario dall′aver liberamente deciso di abbandonare l′occupazione che fino ad allora le aveva garantito un reddito fisso. Quanto all′indagine sul contributo fornito dall′istante, le deduzioni difensive e probatorie svolte non hanno dato prova che questa abbia concorso, in maniera rilevante, alla formazione del patrimonio comune e alla cura della famiglia, o che le sue aspettative lavorative siano state sacrificate a vantaggio delle esigenze familiari.
Di qui la conclusione che la decisione di revoca dell′assegno divorzile, disposta dalla Corte di merito, è pienamente rispondente ai parametri dell′art. 5 della L. n. 898 del 1970, così come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Muovendo dalle predette argomentazioni la Corte ha quindi respinto il ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile.

Assegno divorzile?
Lo squilibrio economico non è decisivo!
Lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale.
Con l'ordinanza n. 24934 del 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura assistenziale dell'assegno divorzile di cui all'articolo 5 della L. 1° dicembre 1970, n 898, escludendone la funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, in quanto collegata al principio, ormai superato, del tenore di vita goduto.
Si parte dalla pronuncia del Tribunale di Milano, che decidendo sulla domanda di divorzio, aveva disposto che la madre contribuisse al mantenimento della figlia minore, affidata ad entrambi i genitori ma collocata prevalentemente presso il padre, solo mediante il rimborso del 50% delle spese straordinarie, con esclusione, dunque, di un importo mensile ordinario. La sentenza, inoltre imponeva al marito di corrispondere all'ex moglie l'assegno divorzile nella misura di euro 680,00 mensili.
Anche la Corte d'appello, confermava la decisione di primo grado, L'uomo ricorre in Cassazione, e ottiene ragione dalla Corte suprema con Cass.24934 de 2019).
In primo luogo, quanto alla contribuzione del mantenimento per la figlia minore (diventata maggiorenne in corso di causa), la Corte milanese ha errato perché ha ignorato i parametri normativi per la determinazione del contributo, la proporzionalità di esso ai redditi, ma anche ai compiti di cura assolti da ogni genitore, trascurando che il padre conviveva con la ragazza e provvedeva da solo al suo mantenimento. Ogni genitore è tenuto al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, nei limiti delle proprie disponibilità, non essendo consentito a uno di essi di essere totalmente o parzialmente esonerato solo perché l'altro genitore abbia migliori condizioni reddituali.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso riguardano l'assegno di divorzio.
Come confermato dalle Sezioni Unite:
a) il parametro della conservazione del tenore di vita è stato sostituito dal criterio dell'autosufficienza economica seppure con qualche correzione;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni che giustificano l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, grava sul coniuge richiedente, mentre in passato si poneva l'nere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità principalmente assistenziale con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
Lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda, non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Si veda anche. Cass. Civ. n. 6386 del 2019).
Ha errato pertanto la Corte di merito omettendo di valutare l'adeguatezza dei redditi della ex moglie, sufficienti, nel caso specifico, a garantirle un tenore di vita autonomo e dignitoso, e non omettendo la contribuzione del mantenimento ordinario nei confronti della figlia convivente col padre.
Figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato:
Sì al mantenimento!!!
Lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante...
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